23/12/2009
Per FIMI, la federazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende discografiche italiane,le motivazioni relative alla possibilità di sequestrare preventivamente siti all'estero tramite il blocco imposto ai service provider italiani accoglie in pieno le posizioni dell'industria musicale. "In giorni nei quali si parla tanto di autoregolamentazione del web, la magistratura indica con chiarezza come ci si debba muovere per combattere l'illegalità in rete: applicando le leggi esistenti nel mondo reale anche al mondo del web senza arrendersi di fronte alla facile demagogia che internet sia senza regole e dove impunemente si possono violare le leggi", ha commentato Enzo Mazza, Presidente di FIMI, la federazione che ha presentato la denuncia contro Pirate Bay. WEB: CASSAZIONE SU PIRATE BAY, PROVIDER NEGHINO ACCESSO A SITO (AGI) - Roma, 23 dic. - Il giudice puo’ “disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’ativita’ penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte dal diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l’accesso al sito, al limitato fine di precludere l’attivita’ di illecita diffusione di tali opere”. Con questa motivazione, la terza sezione penale della Cassazione spiega perche’, il 29 settembre scorso, decise di annullare con rinvio, accogliendo il ricorso del procuratore capo di Bergamo, l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame della citta’ lombarda aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal gip del sito web www.thepiratebay.org. Il gip aveva anche disposto che i fornitori di servizi Internet operanti in Italia inibissero ai loro utenti l’accesso a quell’indirizzo web, che, secondo l’accusa, attraverso la tecnica del peer-to-peer a mezzo di file ‘torrent’, metteva in circolazione su Internet opere protette dal diritto d’autore, senza averne il diritto. Il Riesame aveva annullato la decisione del gip, perche’, pur ritenendo sussistente il ‘fumus delicti’ ed il ‘periculum’ del reato, la misura cautelare, a suo parere, si risolveva in una “inibitoria atipica” nell’ordinare ai provider di non fornire la loro prestazione. (AGI)
Di seguito il link alla sentenza pubblicata da Il Sole 24 Ore
|