Nei giorni scorsi, in occasione del Consiglio EU dei Ministri della Cultura, alcuni degli Stati membri hanno preso una forte posizione in materia di tutela dei diritti d’autore e intelligenza artificiale.
Una evoluzione rilevante da noi in questi giorni in cui va a concludersi l’iter per il disegno di legge AI italiano, che appare ora incompatibile con la stessa posizione espressa dal Governo italiano in sede europea.
Paesi UE su AI e diritto d’autore: le posizioni
Francia, Ungheria, Italia e Portogallo hanno sottolineato le opportunità e le sfide generate dall’adozione rapida e diffusa dell’intelligenza artificiale a uso generale (GPAI) per i settori culturale e audiovisivo, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto d’autore e i diritti connessi.
Le posizioni espresse sono molto rilevanti, data anche la complessa situazione emersa nel corso della definizione della terza bozza Codice di buone pratiche per l’AI.
Vediamo nel dettaglio le questioni sollevate dagli Stati indicati ai quali si era già aggiunta anche la Spagna nei giorni precedenti con una lettera ufficiale recapitata alla Commissione.
Impatto strategico sulla sostenibilità delle industrie culturali e creative europee
L’uso crescente dei modelli di intelligenza artificiale generativa ha profondamente influenzato le industrie culturali e creative, sia dal punto di vista economico che giuridico, generando nuove sfide in materia di protezione e gestione dei diritti d’autore. Una risposta adeguata e tempestiva a queste sfide è essenziale per garantire la sostenibilità economica e la diversità culturale dell’EU, salvaguardando al contempo i diritti degli autori e i diritti dei titolari di diritti connessi.
Possibilità di intervento congiunto e coordinato
È essenziale garantire un approccio concertato e coerente tra gli Stati membri per controllare l’applicazione del codice, il che permetterà di trarre lezioni e acquisire conoscenze che, in futuro, aiuteranno a stabilire principi solidi garantendo una maggiore efficacia nella protezione dei diritti d’autore e dei diritti creativi, assicurando che l’Unione Europea adotti una posizione chiara e solida nei confronti degli operatori globali, promuovendo un ambiente competitivo equo e sostenibile.
L’urgenza di garantire la sicurezza giuridica e la trasparenza nell’uso dei dati protetti
Questioni fondamentali come l’autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti per l’uso delle loro opere, inclusa la possibilità espressa di esercitare il diritto di recesso previsto dalla direttiva DSM 2019/790 l’applicazione di modelli contrattuali chiari e specifici la trasparenza riguardo ai dati utilizzati nei modelli di intelligenza artificiale generativa, sono essenziali per evitare futuri contenziosi e incertezze giuridiche.
Questa trasparenza richiede l’adozione obbligatoria di identificatori unici (come l’ISBN o l’ISRC) nei riassunti dei dati utilizzati (conformemente alle specifiche del modello da fornire dall’Ufficio AI, art. 53 (1) dell’AI Act), facilitando così ai titolari dei diritti il pieno esercizio dei loro diritti, garantendo al contempo la fiducia e conferendo legittimità allo sviluppo tecnologico.
Coerenza con i valori fondamentali e il quadro giuridico europeo esistente: La discussione ministeriale permetterà anche di allineare completamente il codice di pratica in fase di sviluppo con la legislazione europea esistente, in particolare la direttiva DSM (direttiva 2019/790) e il regolamento sull’IA stesso. La coerenza della legislazione e dei valori rafforzerà la sicurezza giuridica e il rispetto dei diritti fondamentali, della giustizia economica e sociale e dell’equità tra tutte le parti interessate del settore culturale e creativo.
Come dicevamo, questa presa di posizione arriva in una fase particolarmente complessa della normativa EU, tanto che si parla informalmente anche di un possibile rinvio dell’applicazione dell’intera legge sull’AI prevista per il 2026 la cui prossima scadenza, relativa alle linee guida per fornire ulteriori indicazioni ai fornitori e agli operatori sugli obblighi di cui all’articolo 50 è prevista per il 2 agosto 2026.
Legge italiana sull’AI, i problemi con il copyright
Nel frattempo, come è noto, prosegue, dopo il voto al Senato, l’esame alla Camera del disegno di legge italiano in materia di AI: “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (AC2316)”.
Il testo in esame contiene tuttavia una serie di criticità, proprio in tema di diritto d’autore e connessi, che va di fatto in senso opposto alla linea pro-copyright espressa dal Governo in sede europea.
Va ricordato prima di tutto che già il recepimento della Direttiva Copyright del 2019, che ha stabilito le eccezioni degli artt. 70 ter e quater della legge italiana sul diritto d’autore ha sollevato dubbi sulla sua compatibilità con la Convenzione di Berna, con il d.lgs. 177 che ha introdotto eccezioni ulteriori rispetto alla direttiva e alla legge delega.
L’articolato italiano avrebbe dovuto recepire verbatim gli articoli 3 e 4 della Direttiva 790/2019 in tema di Text e Data Mining (TDM) ma ne ha ampliato la portata con effetti pericolosi che vediamo oggi con la proposta di legge sull’AI.
Gli articoli 3 e 4 della direttiva Copyright (direttiva 2019/790) riguardano l’estrazione di testo e dati (Text and Data Mining – TDM) per scopi di ricerca scientifica. L’articolo 3 introduce un’eccezione obbligatoria al diritto d’autore che permette a organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale di estrarre e riprodurre testi e dati da opere o materiali legalmente accessibili, per scopi di ricerca scientifica. L’articolo 4 che introduce l’eccezione di testo ed estrazione di dati indipendentemente dalla ricerca scientifica, e dallo scopo commerciale.
A questi fa riferimento l’art.53 dell’AI Act quando prevede che i fornitori di modelli di AI attuino una politica volta ad adempiere al diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all’avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790.
Per quanto attiene all’AC2316 l’art. 25 prevede l’introduzione di un ulteriore art. 70 septies lda «1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna …le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».
Tale formulazione, contrariamente, secondo chi scrive, ad rafforzare la protezione, cristallizza invece a favore dell’AI le eccezioni esistenti (errate, come detto) in violazione dell’AI Act che rinvia alla direttiva copyright e non alle leggi dei singoli Stati membri.
Il primo passo sarebbe quello di stralciare il nuovo articolo dal testo del DDL, rivedere la normativa italiana in materia di diritto d’autore con riferimento al TDM e opt-out e allo stesso tempo farsi parte attiva come Governo in Europa per una seria previsione legislativa sulla trasparenza delle piattaforme di AI sul piano dei contenuti utilizzati per l’addestramento.