Nei giorni scorsi il governo ha adottato in via definitiva il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva 790/2019 (Direttiva Copyright). Si tratta di un importantissimo passo in avanti nella definizione di quel mercato unico digitale che la Commissione Europea si era posta come obiettivo nel lontano 2015.
Il Mercato Unico Digitale, o “Digital Single Market” è una strategia adottata dalla Commissione Europea Juncker il 6 maggio del 2015. La Commissione, difatti, avendo realizzato l’importanza delle tecnologie digitali e di internet, aveva deciso di impegnarsi per innovare il mercato unico europeo, rendendolo adatto alla digital age.
L’adozione della Direttiva è stata un lungo e contrastato percorso in Europa, con le posizioni spesso divergenti e contrasti, anche politiche, molto rilevanti, fino all’approvazione nel 2019 da parte del Consiglio e del Parlamento EU. L’Italia per ben due volte votò contro il testo con il governo giallorosso per poi cambiare posizione con il governo Draghi e seguire la linea del ministro Franceschini in favore di una forte tutela dei diritti nella tradizione alleanza con Spagna e Francia.
Il testo approvato dall’Italia segue in linea di massima il contenuto della Direttiva affrontando diversi nodi e sfide che si sono presentate con la rivoluzione digitale. Nel settore musicale, ad esempio, il tema centrale del value gap, ovvero di una remunerazione sbilanciata da parte di alcune piattaforme, come YouTube, la responsabilità degli intermediari e la trasparenza nei contratti.
Vediamo più nel dettaglio come cambierà la legislazione italiana in materia di diritti d’autore.
Un primo punto, come già evidenziato, riguarda il recepimento del famoso articolo 17 e dell’art. 15 del testo europeo, per quanto riguarda le testate giornalistiche. In relazione all’art.17 la norma italiana introduce, come auspicato, una maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti. È infatti introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti.
Per il medesimo fine, come previsto dal citato articolo 15 è introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online. Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse.
Più precisamente, seguendo le previsioni degli art.18, 19 e 20 della Direttiva è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.
Un aspetto da non sottovalutare, dal punto di vista dei consumatori e fan di musica è anche la maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d’autore: le eccezioni che consentono tali usi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente esistono eccezioni al diritto d’autore per i settori dell’istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001. Nel caso di YouTube, le licenze acquisite dalla piattaforma copriranno gli usi degli utenti (user upload).
Il testo italiano valorizza maggiormente il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti. Questa era una segnalazione giunta dall’antitrust e fatta propria dalle Commissioni parlamentari. Per quanto attiene allo streaming online di opere musicali è stato chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato. Inoltre, è stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
Viene introdotto un maggiore coinvolgimento dell’AGCOM in particolare rafforzando il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand.Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l’assistenza dell’AGCOM, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. La nuova legislazione italiana prevede che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
In tema di trasparenza dei contratti, così come previsto dalla Direttiva, viene previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stato disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale) e sono state introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite.
Inoltre, al fine di garantire maggior flessibilità, è stato ampliato il termine temporale entro cui deve avvenire lo sfruttamento delle opere in mancanza del quale l’autore/artista ha il diritto di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di revocarne l’esclusiva.
Il Decreto legislativo dispone che l’AGCOM, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmetta alle Camere una relazione in merito all’applicazione di propria competenza della disciplina introdotta.
Il quadro normativo emerso è sicuramente positivo e per il settore musicale favorirà sicuramente una maggiore distribuzione dei ricavi su tutta la filiera creativa riequilibrando allo stesso tempo la posizione giuridica delle piattaforme di streaming on-demand. Nel 2021, nel primo semestre, il mercato discografico italiano, grazie agli abbonamenti ai servizi streaming è cresciuto del 34%.