È una decisione di notevole rilevanza per l'industria musicale quella rilasciata dalla Terza Sezione Penale della Cassazione a luglio 2017 in materia di diritti connessi e diffusione di contenuti musicali senza licenza, pur in presenza di una autorizzazione per i diritti Siae. La Corte, nel confermare quanto già espresso in altre occasioni, cioè:
I diritti spettanti a produttori ed artisti sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali e che essi sono oggetto di una specifica tutela penale e che la loro gestione non è attribuita per legge alla competenza della Siae, legittimata alla riscossione dei secondi, essendo lasciata ai produttori discografici piena libertà di scegliere se affidarne la gestione alla Scf (Società Consortile Fonografici), consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici per l'utilizzo in pubblico di musica registrata attraverso il rilascio di un'unica licenza , ha anche chiaramente evidenziato che l'art. 171, comma 1, lett. a) della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito L.d.A.) sanziona penalmente colui il quale, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma "riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana".
Presupposto della condotta di reato è dunque, secondo i giudici, che sia configurabile un'opera tutelata dal diritto di autore e che l'attività di fruizione dell'opera non sia preceduta dall'acquisizione di un titolo, costituito dalla c.d. licenza, che ne autorizzi l'utilizzo sia rispetto al titolare del diritto di autore, sia rispetto ai titolari dei cd. diritti connessi per l'utilizzazione economica di essa, attribuiti dagli artt. 72, 73 e 73-bis L.d.A. a soggetti diversi dal titolare del diritto d'autore (produttori, interpreti, esecutori etc.). Per l'utilizzatore non basta pertanto aver assolto i diritti nei confronti di Siae per poter diffondere musica tutelata dalla legge sul copyright ma è assolutamente necessario disporre anche di una licenza preventiva per le opere musicali da parte dei produttori o delle società di gestione collettiva alle quali essi hanno affidato eventualmente il mandato, in assenza della quale il rischio è di incorrere, come si evince, in sanzioni penali. La decisione è storica perché, come ben delineato dai giudici, la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali, nella specie avvenuta attraverso la stipula, successivamente al controllo della Guardia di finanza, di un contratto di licenza d'uso del repertorio discografico amministrato da SCF, non è certamente in grado di riverberare in alcun modo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, rispetto ad una consumazione del reato ormai avvenuta. L'effetto di tale decisione è che non è possibile, per alcun utilizzatore, diffondere musica senza disporre di una licenza, ottenuta in via preventiva, in merito al contenuto musicale, sia da parte di Siae, sia da parte di Scf, attribuendo di fatto, al diritto connesso, la stessa esclusiva del diritto d'autore. Una decisione destinata a rivoluzionare il settore musicale in un segmento molto rilevante per i ricavi delle imprese discografiche.