Digital Services Act (DSA): i nodi che restano dopo l’ok del Parlamento UE

24 gennaio 2022

Con il voto della plenaria il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di regolamento sui servizi digitali (DSA) e il contestuale mandato per negoziare la stesura finale della legislazione con la presidenza francese del Consiglio, che rappresenta i paesi membri e la Commissione (trilogo).

La versione adottata dal Parlamento non sembra, tuttavia, aver centrato in pieno gli obiettivi previsti dalla proposta di regolamento presentata dalla Commissione EU nel 2020 che ha l’ambizioso scopo, ed è il primo esperimento legislativo in assoluto a livello mondiale, di stabilire regole comuni in sede continentale per le piattaforme digitali.

Esaminiamo i nodi che restano da sciogliere.

Rimozione dei contenuti illegali: competenze e responsabilità degli intermediari

La proposta di regolamento sui servizi digitali ha lo scopo di definire con chiarezza le competenze e le responsabilità per i prestatori di servizi intermediari e, in particolare, per le piattaforme online, come i social media e i mercati online.

Il DSA, così come approvato dal Parlamento, istituisce un meccanismo di “notifica e azione” e garanzie per la rimozione di prodotti, servizi o contenuti illegali online. Di fronte alla ricezione di una notifica, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire “senza indebito ritardo, tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto di notifica e dell’urgenza dell’intervento”. Tra gli emendamenti adottati dal Parlamento, rispetto al testo originario della Commissione, vi sono quelli che hanno incluso salvaguardie più rigorose per garantire che le notifiche siano trattate in modo non arbitrario e non discriminatorio e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione.

Anche se, nell’ottica di una migliore azione affinché i mercati online debbano garantire che i consumatori possano acquistare prodotti sicuri online è stato rafforzato l’obbligo di tracciamento dei commercianti (principio della conoscenza dei propri clienti o “Know Your Business Customer”), tale obbligo si è limitato ai marketplace, quindi efficace sul fronte della lotta alla contraffazione ma non sul fronte dei contenuti, ad esempio la pirateria digitale.

Altri limiti sono stati approvati in sede di Commissione industria del Parlamento con l’effetto di indebolire il contrasto all’illegalità invece di rafforzarlo, andando in senso opposto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia EU.

Gli obiettivi del Digital Services Act

La Commissione EU, in occasione della presentazione del Digital Services Act, parte di un più ampio pacchetto comprendente anche il DMA (Digital market act) aveva definito il progetto come un insieme comune di norme sugli obblighi e la responsabilità degli intermediari all’interno del mercato unico che aprirà nuove opportunità per quanto riguarda l’offerta di servizi digitali oltrefrontiera, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela a tutti gli utenti, indipendentemente dal luogo in cui risiedono nell’UE.

In parallelo al lavoro del Parlamento si è sviluppato il percorso in sede di Consiglio degli Stati membri, dove, tra l’altro, la proposta di DSA è stata anche estesa ai motori di ricerca.

L’obiettivo primario, quello di garantire che nel mondo online si applichino le stesse misure per rendere illegale ciò che è illecito anche offline è stato seguito anche in sede parlamentare, dove diversi comitati hanno espresso le proprie posizioni e presentato emendamenti, poi votati in plenaria.

È fondamentale che nel negoziato i temi riguardanti il coinvolgimento dei motori di ricerca, che costituiscono un formidabile serbatoio di link a contenuti illegali, gli aspetti di dettaglio sullo stay down a un maggiore apertura verso un utilizzo più efficace dei servizi di monitoraggio, vengano risolti.

Sarebbe veramente paradossale avere ottenuto rilevanti progressi in vari Stati membri sul piano giudiziario e poi compiere decisi passi indietro nell’armonizzazione delle misure per il contrasto delle attività illegali.

Gli obblighi supplementari per piattaforme molto grandi

Il Parlamento ha anche stabilito che le piattaforme online di dimensioni molto grandi saranno soggette a obblighi specifici a causa dei rischi particolari che comportano in termini di diffusione di contenuti illegali e nocivi. Il regolamento sui servizi digitali dovrebbe inoltre contribuire a contrastare i contenuti nocivi (che potrebbero non essere illegali) e la diffusione di disinformazione, includendo disposizioni in materia di valutazione del rischio obbligatorie, misure di attenuazione dei rischi, audit indipendenti e trasparenza dei cosiddetti “sistemi di raccomandazione” (algoritmi che determinano ciò che gli utenti si trovano di fronte).

Le modifiche introdotte dal Parlamento

Il Parlamento ha introdotto diverse modifiche alla proposta della Commissione, come le seguenti:

  • esentare microimprese e piccole imprese da alcuni degli obblighi previsti dal DSA
  • pubblicità mirata: il testo approvato prevede una scelta più trasparente e informata per i destinatari dei servizi digitali, comprese le informazioni sulla monetizzazione dei loro dati. Rifiutare il consenso per l’utente non deve essere più complicato o dispendioso in termini di tempo rispetto a fornire il consenso. Se il consenso viene rifiutato o revocato, gli utenti devono avere altre opzioni eque e ragionevoli per accedere alla piattaforma online, comprese ” le opzioni basate sulla pubblicità senza tracciamento “;
  • sono proibite le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei minori ai fini della visualizzazione della pubblicità, così come il targeting di individui sulla base di categorie speciali di dati che permettono di prendere di mira gruppi vulnerabili;
  • misure di risarcimento: gli utenti dei servizi digitali e le organizzazioni che li rappresentano devono poter chiedere un risarcimento per eventuali danni derivanti dal fatto che le piattaforme non rispettano i loro obblighi di dovuta diligenza;
  • Inoltre, alle piattaforme online dovrebbe essere vietato l’uso di tecniche ingannevoli o di “nudging” per influenzare il comportamento degli utenti attraverso “modelli occulti”;
  • maggiore scelta in termini di classificazione basata su algoritmi: le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione.

Gli altri emendamenti approvati dal Parlamento riguardano la necessità per i fornitori di rispettare la libertà di espressione e la libertà e il pluralismo dei media, così come una nuova disposizione sul diritto di utilizzare e pagare per i servizi digitali in modo anonimo.

Per quanto riguarda il contrasto ai contenuti illegali online il voto del Parlamento non costituisce, come detto, un progresso, rispetto all’attuale scenario e, paradossalmente, rischia di creare un freno alle attività di contrasto su vari fronti, ad esempio lo streaming illegale di contenuti sportivi, la diffusione di contenuti sulle piattaforme di messagistica e la bassa efficacia dell’intervento dei motori di ricerca.

Conclusioni

Alla presidenza di turno francese, che guiderà il negoziato per conto degli Stati membri, il compito – molto importante – di migliorare la proposta, renderla più efficace e tradurla in quel modello di regolamentazione che tutti si aspettano per difendere i contenuti digitali nell’ambiente online.