Nei giorni scorsi il tema del diritto d’autore e della Siae ha avuto molto spazio sui giornali per la decisione, annunciata dal rapper Fedez, di lasciare la Siae per affidare il proprio repertorio ad un’altra società attiva sul territorio italiano. L’argomento è stato oggetto soprattutto di un ampio dibattito riguardante la questione della liberalizzazione della gestione dei diritti d’autore in Italia. Poco è stato invece detto con riferimento alle rilevanti disposizioni che il dettato normativo europeo dovrebbe introdurre nel nostro ordinamento e che invece vale la pena di analizzare, perché sicuramente potrebbero portare ad un deciso cambiamento dell’attuale sistema. Va rilevato che il testo approvato in sede europea costituisce il miglior risultato possibile nella ricerca di una qualificazione ottimale del ruolo e della governance degli organismi di gestione collettiva in Europa e pertanto, proprio perché l’Italia ha fino ad oggi operato senza linee guida molto efficaci per le società di gestione, il recepimento dovrebbe avvenire con una traslazione aderente al dettato comunitario all'interno del contesto normativo della legge 633/1941. Circa il rapporto tra titolari dei diritti e organismi di gestione collettiva, nel seguito vale le pena di evidenziare alcune rilevanti questioni: L’articolo 4 della direttiva detta:“Gli Stati membri fanno sì che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell'interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti”. Sembra ad una prima lettura una raccomandazione quasi ridondante, ma nel contesto italiano non lo è. Il principio fondamentale di cui all'articolo 5 (paragrafi 2 e 4) è che i titolari dei diritti godano del diritto di autorizzare e terminare la gestione collettiva dei loro diritti, nonché di revocare i diritti particolari di gestione collettiva. Essi hanno il diritto di partecipare a un organismo di gestione collettiva di loro scelta, anche al di fuori del loro paese di nazionalità / stabilimento. Nelle norma italiana di attuazione questo principio deve essere assolutamente salvaguardato. L’articolo 5 (3) stabilisce che “I titolari dei diritti hanno il diritto di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta”. E’ importante tenere presente il principio generale secondo cui qualsiasi mandato conferito dagli aventi diritto all'organismo di gestione possa essere non esclusivo. Per questo motivo, sarebbe opportuno che la normativa italiana non cerchi di definire l’esatta portata delle attività che rientrano sotto la voce “uso non commerciale”, perché una definizione troppo ristretta limiterebbe la libertà dei titolari dei diritti di gestire i propri diritti individualmente quando più opportuno. In linea di principio, i titolari dei diritti possono ritirare completamente l’autorizzazione concessa ad una particolare collecting o ritirare determinati diritti o categorie di diritti di gestione collettiva, al fine di gestirli singolarmente o affidarli ad un altro organismo di loro scelta. Si dovrebbe precisare che una collecting può restringere la libertà dei titolari dei diritti di limitare la gestione collettiva ad alcuni diritti, o categorie di diritti, o tipi di lavori. Tuttavia, tali restrizioni devono essere obiettivamente giustificate per garantire un’efficace gestione collettiva dei diritti (come da decisioni della Commissione su “categorie GEMA” dei diritti). Ciò significa, ad esempio, che dovrebbe essere possibile per i titolari dei diritti limitare la gestione collettiva di parti di un catalogo, nella misura in cui la parte forma un “tutto” economicamente significativo. Correttezza, trasparenza e non discriminazione sono i principi guida previsti dalla direttiva per determinare criteri di adesione, per l’accettazione di nuovi membri, per la fornitura di servizi ai titolari di diritti dei non-membri, e per la partecipazione dei membri nel processo decisionale delle collecting. Questi principi devono trovare riscontro nelle corrispondenti disposizioni italiane. Inoltre, qui di seguito vi sono commenti su particolari questioni che potrebbero sorgere in applicazione degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva: • Restrizioni di appartenenza basate sulla nazionalità sarebbero incompatibili con la direttiva. • In linea di principio, tutti i non-membri titolari di un diritto (come quelli coperti da licenza collettiva estesa) dovrebbero godere degli stessi benefici dei membri della collecting. In particolare, qualsiasi disposizione di attuazione nazionale in materia di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, l’accesso e la disponibilità di servizi aggiuntivi finanziati con importi non distribuibili dovrebbe applicarsi ai terzi titolari di un diritto, nella misura in cui i servizi possono essere stati finanziati da somme incassate per conto del non membro (o non rappresentato) titolare dei diritti. La direttiva elenca le questioni chiave su cui tutti i titolari dei diritti dovrebbero essere in grado di prendere una decisione (art. 8 (5)). Ci dovrebbe essere spazio per delegare alcuni poteri dell’Assemblea Generale all’organismo di vigilanza (articolo 8 (6)). In generale, l’articolo 8 dovrebbe essere attuato nel diritto italiano in conformità, per quanto possibile, con le norme generalmente applicate a società o associazioni. E’ consigliabile poi di non introdurre restrizioni al voto in base alla durata di iscrizione. Al contrario, si suggerisce di regolare il numero di voti sulla base di criteri quali il numero di tracce registrate con la collecting, o il valore dei diritti ripartiti ricevuti dal membro, o in qualche altro modo che tenga conto dell’interesse economico diretto che un membro ha nel funzionamento della collecting (Art. 8 (9)). Per quanto riguarda la capacità dei rappresentanti di esercitare il diritto di voto, è necessario garantire che vi sia un limite al numero di voti che un rappresentante singolo può esercitare, al fine di evitare ogni possibilità di abuso (Art. 8 (10)). La direttiva prevede la possibilità di esercitare i poteri dell’assemblea generale da parte di un’assemblea eletta di delegati. Ciò potrebbe applicarsi nei casi in cui una collecting ha un gran numero di membri, che potrebbe essere il caso di alcuni collecting di autori o interpreti. (Art. 8 (11)). Le misure italiane di attuazione devono riflettere i principi della direttiva secondo la quale una società di gestione dei diritti deve raccogliere e distribuire i ricavi in modo equo e preciso, e remunerare i titolari dei diritti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 9 mesi dalla fine dell’anno di raccolta. Somme non attribuite devono essere distribuite ai titolari dei diritti, e qualsiasi altro utilizzo di tali importi (ad esempio per i fondi collettivi) dovrebbe essere un’eccezione. Un problema particolare che potrebbe sorgere in relazione all’articolo 13 è l’opzione per gli Stati membri di utilizzare gli importi non distribuibili per finanziare attività sociali, l’istruzione e le attività culturali (art. 13 (6)). E’ importante sottolineare che questa disposizione è un’eccezione, e dovrebbe pertanto essere applicata con cautela. Anche gli importi non distribuibili provengono dall’uso della musica, e appartengono ai titolari dei diritti. Pertanto, misure di esecuzione devono garantire il principio che le società di gestione distribuiscano tutti gli importi incassati, compresi gli importi non distribuibili, ai titolari dei diritti, in linea con l’art. 13 (5), della direttiva. La direttiva stabilisce un principio molto importante di cui all’art. 16 (2), il quale prevede che le tariffe per i diritti esclusivi e i diritti al compenso siano fissate sulla base del valore economico dell’uso dei diritti in commercio. Sulla base di questo principio, uno standard di “willing buyer-willing seller” deve essere introdotto con norme di attuazione. Questo dovrebbe essere il caso in cui le tariffe siano determinate dalla collecting direttamente, ma anche il caso in cui le tariffe siano determinate da un giudice o da altri organismi di risoluzione delle controversie. Un altro punto rilevante relativo all’art. 16 è il tipo di informazioni necessarie per agevolare la negoziazione dei diritti di licenza in buona fede tra società di gestione ed utilizzatori (articolo 16 (1)). Le misure di recepimento dovrebbero specificare, in linea con la direttiva, le informazioni che devono essere fornite dagli utilizzatori alle collecting. Tali informazioni devono comprendere, almeno, i dati relativi ai ricavi e le informazioni sul volume e l’intensità di utilizzo previsto. Le informazioni specifiche potrebbero dipendere dal tipo di utente, con riferimento anche all’uso di musica come caratteristica principale del business dell’utilizzatore o utilizzata in sottofondo, ecc. Per gli utilizzatori che sono nuovi servizi o start-up, le informazioni da fornire alle collecting devono includere il piano industriale, le proiezioni delle entrate, ecc. Più in generale, esse dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie per il calcolo preciso dei termini di licenza sulla base delle tariffe applicabili o rilevanti. Le misure italiane di attuazione devono assolutamente incorporare il principio stabilito dalla direttiva in cui si afferma che gli utilizzatori dovrebbero fornire le informazioni alle collecting sull’uso dei diritti, in modo che l’OGC possa distribuire i proventi raccolti per i titolari dei diritti in modo accurato ed efficace. Qualsiasi provvedimento di recepimento dovrebbe includere uno specifico obbligo legale per gli utilizzatori di fornire report di utilizzo alle società di gestione in maniera accurata e tempestiva, nonché, se del caso, le informazioni finanziarie richieste per calcolare il compenso pattuito. Tale obbligo dovrebbe specificare che sono da utilizzarsi i formati di dati regolarmente utilizzati dalle collecting. L’obbligo di fornire informazioni accurate e tempestive è un prerequisito necessario per consentire alle collecting di distribuire le somme incassate a singoli titolari dei diritti in tempo, e secondo l’uso effettivo del repertorio, come previsto dalla direttiva. Questo oggi in Italia avviene con difficoltà e perfino un ente come RAI non fornisce a società di gestione di diritti, per esempio quelle dei produttori musicali, tali informazioni, in palese violazione dei principi stabiliti non solo dalla direttiva ma perfino dall’attuale Decreto del DIE sui diritti connessi. La normativa di recepimento dovrebbe rispecchiare le disposizioni della direttiva che prevedono che le collecting devono stabilire procedure di gestione dei reclami da parte dei soci (art. 33). Inoltre, ci dovrebbero essere sistemi di risoluzione delle controversie al fine di risolvere le controversie commerciali tra collecting e gli utilizzatori sulle condizioni di licenza o per violazione dei contratti. Questi sistemi prevedono la creazione di organi extragiudiziali imparziali che devono avere competenze in materia di proprietà intellettuale (Art. 35). Si dovrebbe inoltre garantire che, mentre il procedimento di risoluzione delle controversie sia pendente, l’utilizzatore ha l’obbligo legale di pagare la collecting sia in base alla relativa tariffa pubblicata, o un tasso intermedio ragionevole determinato da un tribunale. Ciò è necessario per evitare che gli utilizzatori che abusano del processo di risoluzione delle controversie possano ritardare o evitare i pagamenti, e di garantire che i titolari dei diritti, ricevano un compenso, mentre il processo è in corso. Come si vede, si tratta di un quadro legislativo con indicazioni di ampia portata che fino ad oggi è rimasto ai margini del dibattito pubblico, più che altro concentrato su Siae. E’ invece di assoluto rilievo l’impegno che il Governo si deve assumere davanti all'Europa recependo questa direttiva. Solo nel campo dei diritti connessi musicali il valore dei diritti in Italia è il 30% di tutto il mercato discografico. Un segmento strategico che richiede molta attenzione e regole chiare per garantire un’adeguata remunerazione dei titolari dei diritti.