È arrivata nei giorni scorsi la sentenza che chiarisce in maniera, forse definitiva, la validità dell'impianto amministrativo a tutela del copyright approvato dall'Agcom e attualmente in vigore nel nostro Paese. È una bella decisione quella dei giudici del TAR del Lazio che si sono pronunciati dopo che il regolamento Agcom: I giudici hanno esaminato punto per punto tutte le contestazioni mosse dagli avvocati di associazioni di consumatori e degli intermediari online, confermando, ancora una volta, la bontà e l'assoluto equilibrio del modello Agcom, anche sul piano europeo. I ricorsi erano stati orientati a stabilire l'incompetenza dell'Agcom, la violazione del principio di ragionevolezza tecnica, l'eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, svariate incompatibilità con le normative comunitarie, in primis la direttiva e-commerce. Per il TAR invece, tutti i ricorsi dovevano essere respinti. Tra i temi caldi la sussistenza in capo ad Agcom di compiti di regolamentazione e di vigilanza nel settore del diritto d'autore che possono anche consentirle di impedire l'accesso a determinati contenuti resi disponibili sulla rete internet per il tramite di un prestatore di servizi. Questo potere, hanno scritto i giudici, esiste ed è confermato, anche perché il prestatore è tenuto a collaborare con l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza nel caso in cui venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario dei suoi servizi. In particolare, il predetto soggetto "è comunque tenuto a informarne immediatamente l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza", rispondendo del fatto che, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto" in questo ambito, gli può anche venire richiesto di intervenire per rimuovere dal sito le informazioni illecite o disabilitarne l'accesso. Un altro passaggio importante riguarda la presunta illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emanato in violazione della direttiva 2004/48/CE, attuata con decreto legislativo n. 140/2006, che conferirebbe il potere di emanare provvedimenti inibitori alla sola autorità giudiziaria, nonché della direttiva 2001/29/CE, attuata con decreto legislativo n. 68/2003, che non stabilisce regole per gli intermediari. Per i giudici, tali censure sono infondate, in quanto le richiamate direttive non riguardano la disciplina giuridica del commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), che radica la vigilanza dell'Agcom sugli intermediari (anche) a tutela del diritto d'autore online. E' perfettamente lecita quindi l'esistenza di un doppio binario, quello giudiziario e quello amministrativo. Tra le doglianze sul piano procedurale che il TAR ha respinto, anche quella relativa si costi per il blocco e la rimozione dei contenuti illegali, giustamente attribuiti in capo agli ISP, tenuti a collaborare. I giudici scrivono che l'esercizio dei poteri di vigilanza e di tutela dell'amministrazione non può farsi discendere dall'assenza del contributo un diniego di tutela, non trattandosi di prestazioni corrispettive, mentre secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale gli ISP possono ben essere destinatari di provvedimenti dell'Autorità di vigilanza diretti a limitare le "esternalità negative" della loro attività economica, come già accade, ad esempio, in relazione ai giochi illegali online. Per concludere tra i passaggi più significativi anche quello relativo alla asserita violazione del principio nazionale e comunitario del "contraddittorio", sotto il duplice profilo del "salto" dei soggetti (uploader o gestore della pagina web) "irrintracciabili" e della eccessiva brevità dei termini concessi ai soggetti "rintracciati" e chiamati a partecipare al procedimento. I ricorrenti avevano sollevato pertanto anche una questione pregiudiziale comunitaria. Per i giudici invece queste richieste rigettate, essendo quanto meno improprio lamentare la violazione del principio del contraddittorio, che contraddistingue il processo o al più un procedimento amministrativo di natura contenziosa, mentre qui opera un procedimento di natura meramente amministrativa, caratterizzato dal meno pregnante principio della partecipazione procedimentale, che va ponderata con le eventuali ragioni d'urgenza. A tale riguardo, precisano le resistenti che la previsione di termini brevi risponde all'esigenza di assicurare efficacia e certezza alle situazioni giuridiche tutelate, in un contesto digitale che impone la necessaria tempestività degli interventi amministrativi a tutela del diritto d'autore per garantirne l'efficacia. Come si è visto, è stata una disamina molto accurata quella dei giudici amministrativi che ha lasciato soddisfatta l'Autorità. Per il Commissario Agcom Francesco Posteraro "la sentenza è l'ennesima conferma della correttezza dell'operato dell'Autorità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. A tre anni dalla sua entrata in vigore, il Regolamento, ormai unanimemente riconosciuto come una best practice a livello europeo, rappresenta un solido ancoraggio istituzionale nella lotta contro la pirateria e per una sempre più efficace tutela della proprietà intellettuale". "Accolgo con soddisfazione il favorevole esito del giudizio. Agcom continuerà ad operare con l'equilibrio che l'ha contraddistinta sino ad oggi agendo a garanzia dell'industria creativa dei media e dell'intrattenimento e favorendo le forme lecite di sfruttamento dei prodotti culturali", ha aggiunto il Commissario Antonio Martusciello. Per Agcom ora si apre la strada per dare maggiore incisività all'azione, seguendo anche quanto auspicato dalla Relazione della Commissione d'inchiesta sulla contraffazione e la pirateria, con misure quali il blocco IP e l'azione contro cyberlocker e siti di streaming.