NFT e musica si confrontano con le leggi sul copyright e le normative fiscali

28 settembre 2021

Un convegno della Federazione dell’industria musicale italiana fa il punto sull'utilizzo dei Non Fungible Token in campo musicale

Tra le pieghe del prospetto della recente quotazione di Universal Music si legge come per l’industria discografica il mondo degli NFT (non fungible token) sarà una parte integrante della prossima frontiera del business digitale. Già oggi, come ha affermato in un recente incontro di Goldman Sachs Steve Cooper - COO di Warner Music, le monetizzazioni legate a nuovi segmenti del mercato diversi dallo streaming, sono diventate una parte sempre più rilevante per la major. I primi esperimenti sul fronte degli NFT hanno già avuto luogo anche in Italia ma restano ancora aperti molti interrogativi. Per fornire un quadro introduttivo alle varie sfaccettature di questo mondo, FIMI ha riunito in un evento online esperti di informatica e content protection, avvocati e rappresentanti dell’amministrazione fiscale e tributaria italiana moderati da Francesco Prisco del Sole24ore.

La struttura digitale dell’NFT musicale, che può essere un brano fissato come registrazione, un videoclip, un testo oppure un’immagine, una registrazione dal vivo, o del merchandising virtuale (perfino un biglietto di un concerto) fa sì che la tokenizzazione del contenuto diventi un asset rilevante nel mercato digitale del futuro, soprattutto per la propria unicità che lo rende esclusivo e particolarmente apprezzato dal mondo dei fan e dei collezionisti.

L’aspetto dell’esclusività e della limitata disponibilità del bene è forse la questione più intrigante oggi per il settore musicale. Nell’era della più ampia diffusione mainstream da parte delle piattaforme di streaming e della vasta quantità di brani musicali caricati ogni giorno in rete (Spotify vede immettere circa 60 mila tracce al giorno sulla piattaforma) l’economia della scarsità che nel mondo del prodotto fisico e dei concerti live che aveva caratterizzato l’industria musicale sta ora individuando nuovi canali: tirature limitate di vinili, versioni esclusive, show case con accesso vip, sono cresciuti nel tempo coinvolgendo i fan in eventi unici. Ecco, pertanto, come il business degli NFT sta entrando prepotentemente in gioco. E tuttavia, come già accaduto per le criptovalute, molti aspetti si intrecciano e devono essere valutati con cautela.

Gli aspetti tecnici

Come ha evidenziato Marco Signorelli di DcP Digital Content Protection, i token crittografati legati agli NFT, che rappresentano una versione “informatica” di un contenuto, sono legati a delle piattaforme che devono garantire prima di tutto una grande sicurezza e stabilità nel tempo, sia per chi crea e diffonde il contenuto sia ovviamente per l’acquirente che - a differenza di un’opera analogia o di un quadro - si trova solo una rappresentazione digitale, benché unica, ma “fragile” dal punto di vista della security e della conservazione. La scomparsa di un marketplace o di una piattaforma che ha contribuito a generare e diffondere il contenuto (o archiviarlo) di fatto farebbe perdere il contenuto o lo renderebbe senza alcun valore perché senza una certificazione.

Gli aspetti legali

L’aspetto giuridico, anche alla luce di recenti decisioni giurisprudenziali in materia di software della Corte di Giustizia dell’EU, e alle innovazioni introdotte dalla Direttiva Copyright, è un altro tema molto sensibile. Come ha osservato l’avvocato Simona Lavagnini, esperta in nuove tecnologie e proprietà intellettuale, gli NFT sono strumenti per creare una scarsità artificiale: ma quale tipo di scarsità? Gli NFT sono strumenti di garanzia dell’unicità di un file, non dell’opera sottostante; essi creano un’identità unica per il file digitale che altrimenti sarebbe riproducibile senza controllo. Ma non garantiscono l’unicità ed esclusività dell’opera digitale, non garantiscono l’originalità della stessa, non conferiscono di per sé diritti d’autore (salvo probabilmente, ma non sicuramente il diritto di «esposizione» in ambiente digitale). Se l’NFT è un nuovo diritto bisogna quindi prestare attenzione alla fase di acquisizione dei diritti, effettuando una prevalutazione dei terzi coinvolti (nella musica: autore – coautori – performer –produttore nel caso di fissazione; altre opere? sincronizzazione) e distinguere fra diritti patrimoniali e diritti morali (da garantire sempre). Anche sul piano legale emergono poi questioni ancora irrisolte rispetto alle responsabilità dei marketplace o delle piattaforme, alle clausole contrattuali e di garanzia nonché agli aspetti riguardanti il deposito della tecnologia, che, come abbiamo visto, potrebbe compromettersi a livello di infrastruttura lasciando il possessore con un pugno di mosche in mano.

Gli aspetti fiscali

Nel nuovo ecosistema degli NFT non mancano poi gli aspetti fiscali e tributari che sono stati affrontati nel dettaglio dal Tenente Colonnello della GdF, Fabio Antonacchio, autore tra l’altro del volume Cripto arte, mercato degli NFT: regole e rischi. Lo scenario in evoluzione si declina partendo dall’assenza di una regolamentazione ad hoc e giustamente l’amministrazione finanziaria si interroga su quali aspetti affrontare, che, in un contesto di inapplicabilità della disciplina sulle valute virtuali, si focalizza sulla rilevanza ai fini dell’imposizione diretta per cripto-artisti e produttori residenti in Italia. Sempre sul piano fiscale sono state analizzate le attività di trading di NFT: rilevanza ai fini dell’imposizione diretta per i cripto-investitori domestici. L’attività in forma imprenditoriale rilevabile in base a parametri sostanziali di abitualità, frequenza e dimensioni delle operazioni di trading in NFT, assenza di altre fonti di reddito, nonché svolgimento di attività di promozione delle opere compravendite e le attività svolte in forma occasionale generatrici di redditi diversi. Infine il monitoraggio fiscale in relazione agli NFT detenuti su wallet attivati presso piattaforme estere, rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. Con riguardo alle prospettive di regolamentazione del mercato dei Non-Fungible Token si è poi parlato della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets MiCA) che riguardano regole comuni in ambito europeo.

Si intuisce dal contesto che per il settore musicale, sempre in prima linea a identificare nuove aree di monetizzazione dei contenuti musicali, gli NFT possono diventare un segmento prolifico se ben gestito con opportune strategie di lungo periodo e non finalizzate a una immediata speculazione con rischio di saturazione del mercato che potrebbe poi generare un rigetto da parte dei fan.