YouTube: cosa ha deciso la Corte Ue

22 giugno 2021

Con la decisione della maggiore corte europea si stabilisce un nuovo tassello nell’evoluzione della tutela del copyright online.

Secondo i giudici, che si sono espressi su alcune cause riunite e decise secondo l’attuale normativa in vigore, i gestori di piattaforme online non effettuano essi stessi, in linea di principio, una comunicazione al pubblico dei contenuti protetti dal diritto d’autore che i loro utenti mettono illecitamente in rete.

Tuttavia, queste piattaforme effettuano una comunicazione in violazione del diritto d’autore se contribuiscono, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, a dare al pubblico accesso a tali contenuti. Si tratta di una decisione che sostanzialmente riassume gli elementi che caratterizzano una responsabilità attiva o un’assenza di responsabilità in caso di attività passiva, che segue i principi della Direttiva sul commercio elettronico e la direttiva copyright del 2001.

LE PRIME CAUSE

Nella controversia all’origine della prima causa (C-682/18) Frank Peterson, un produttore musicale, cita in giudizio YouTube e la sua rappresentante legale Google dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete su YouTube, nel 2008, di vari fonogrammi sui quali egli afferma di detenere diversi diritti. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione: si tratta di brani dell’album A Winter Symphony dell’artista Sarah Brightman nonché di registrazioni audio private realizzate durante concerti della sua tournée «Symphony Tour».

Nella controversia all’origine della seconda causa (C-683/18), l’editore Elsevier cita in giudizio la Cyando dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete sulla sua piattaforma di hosting e di condivisione di file Uploaded, nel 2013, di diverse opere sulle quali la Elsevier detiene i diritti esclusivi. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione: si tratta delle opere Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy e Campbell-Walsh Urology, che potevano essere consultate su Uploaded mediante le raccolte di link rehabgate.comavaxhome.ws e bookarchive.ws.

Le controversie giungono davanti alla suprema corte EU proprio nel momento in cui viene approvata a Strasburgo la nuova direttiva sul copyright, che rimescola le carte. Tuttavia, come previsto, la Corte si esprime sull’attuale scenario legislativo e chiarisce ancora una volta il perimetro di responsabilità seguendo peraltro un orientamento giudiziario già in buona parte consolidato anche nelle corti italiane.

COSA DICE LA CORTE

La Corte mette in evidenza, tra tali criteri, il ruolo imprescindibile del gestore della piattaforma e il carattere intenzionale del suo intervento. Il gestore realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero in linea di principio fruire dell’opera diffusa.

In tale contesto, la Corte dichiara che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi della direttiva 2001/29, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore.

Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che in generale contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.

Inoltre la Corte conferma ai sensi della direttiva e-commerce che un gestore può beneficiare dell’esonero dalla responsabilità, purché esso non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma. La Corte sottolinea al riguardo che, per essere escluso dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità, previsto da tale direttiva, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.

Questi aspetti sono fondamentali perché confermano la rilevanza delle attività di monitoraggio da parte dei titolari dei diritti e dei sistemi di notice & take down per segnalare i contenuti illegali.

LA NUOVA DIRETTIVA COPYRIGHT

Con la Direttiva 2019/790, ovvero la nuova disciplina del copyright in EU, in fase di recepimento in Italia proprio in queste settimane lo scenario si chiarisce ulteriormente perché, con l’art.17, si dispone che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, ovvero le piattaforme come YouTube, effettuano un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti: con questa nuova importante normativa si risolve anche l’ultimo elemento di incertezza che la decisione di oggi della Corte EU aveva lasciato aperto.