Organi di stampa hanno dato grande risalto nel mese scorso alla sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale, 9 gennaio 2007 (dep.), n. 149, che avrebbe stabilito che scaricare opere protette e condividerle non è reato nel caso in cui tali comportamenti siano commessi senza fine di lucro. La notizia è stata riportata in maniera distorta ed approssimativa in quanto la sentenza della Cassazione si riferisce alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, nel 2003 e dal decreto legge Urbani nel 2004 e poi convertito in legge nel 2005. Si tratta di provvedimenti che hanno, in realtà, modificato in successione la legge 633/41 sul diritto d'autore. Al fine di chiarire l'attuale situazione e i comportamenti oggetto di rilevanza penale, a parte i profili di responsabilità civile, sempre tutelati, si conferma che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide. Chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall'art. 174-ter l. 633/41. Colui che mette in condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti.. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis).