Contrasto all’evasione dei diritti discografici in pubblici esercizi: importanti risultati dai controlli della Guardia di Finanza nel primo trimestre del 2008
“nero”. Luca Vespignani, segretario generale di FPM, commentando i risultati ha dichiarato: “l’uso di contenuti musicali in un contesto commerciale non può prescindere da un’autorizzazione dei titolari dei diritti, visto che lo stesso esercizio, fornendo ai propri clienti della buona musica, ritiene che ciò serva a incrementare il proprio business.” Nel corso di ulteriori azioni della Guardia di Finanza, condotte su tutto il territorio nazionale, sono stati denunciati anche i responsabili di alcune emittenti radiofoniche locali che, analogamente ai responsabili dei locali pubblici, diffondevano musica senza aver assolto al pagamento dei diritti connessi ai produttori fonografici. Queste operazioni seguono la pronuncia di due importanti sentenze in materia di tutela del copyright, sempre originate da attività della Guardia di Finanza con l’assistenza di FPM: nel luglio del 2007 la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sancito l’obbligo del pagamento dei diritti connessi ai produttori fonografici, tramite SCF – Società Consortile Fonografici – per chiunque diffonda musica in luoghi pubblici, distinguendo nettamente questi diritti da quelli spettanti alla SIAE e qualificando la cosiddetta copia tecnica dei brani musicali, come duplicazione abusiva se non autorizzata dai legittimi titolari delm diritto. Nel febbraio 2008 il Tribunale di Milano ha condannato a 6 mesi di reclusione e 1500 euro di multa, i rappresentanti legali di un’azienda che confezionava palinsesti musicali per locali pubblici ed esercizi Commerciali e che non assolveva i diritti spettanti ai produttori fonografici. La normativa italiana sul diritto d’autore, nello specifico l’art. 171 ter, prevede una pena da 6 mesi a 3 anni e una multa fino a 15000 euro per chiunque trasmetta, diffonda in pubblico e/o riproduca fonogrammi senza l’autorizzazione del legittimo titolare dei diritti. La pena detentiva e la multa vengono integrate dalle sanzioni amministrative accessorie, previste all’art. 174 bis, pari a 103 euro per ogni fonogramma abusivamente diffuso o riprodotto.